Il ruolo dell'Italia nel disarmo nucleare
- ildisarmantejozef
- 29 gen 2023
- Tempo di lettura: 4 min
L'Italia è parte dagli anni '60 del sistema di nuclear sharing, sistema di condivisione nucleare dell'Alleanza Atlantica che prevede lo stanziamento di ordigni nucleari statunitensi sul suolo di cinque paesi europei - Belgio, Germania, Paesi Bassi, Italia e Turchia. In caso di attivazione del sistema di deterrenza europeo l'Italia si trasformerebbe da Stato non nucleare - come stabilito dal Trattato di non Proliferazione firmato nel 1975 - a Stato nucleare.
La fine del sistema di nuclear sharing è quindi una precondizione fondamentale per arrivare ad un disarmo nucleare totale. Oggi l'obiettivo di un mondo libero dalle armi nucleari viene portato avanti da numerosi Stati ed organizzazioni della società civile internazionale tramite la promozione del Trattato per la Messa al Bando delle Armi Nucleari (TPNW - Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons). Difficilmente uno Stato nucleare aderirà unilateralmente nell’immediato futuro al TPNW, quindi, sta ad altri Stati non nucleari ma con un ruolo di rilievo, come l’Italia, cambiare la situazione. A maggior ragione oggi, in un contesto di guerra e minaccia nucleare.
C'è il rischio di una guerra nucleare oggi?
La Nuclear Posture Review statunitense del 2022 recita:
As long as nuclear weapons exist, the fundamental role of nuclear weapons is to deter nuclear attack on the United States, our Allies, and partners. The United States would only consider the use of nuclear weapons in extreme circumstances to defend the vital interests of the United States or its Allies and partners.
Non viene specificato cosa si intenda per "circostanze estreme" ma è una categoria molto ampia che non ci permette di comprendere con esattezza in quali circostanze l'uso di armi nucleari verrebbe preso in considerazione. Ritroviamo una situazione simile nella dottrina nucleare russa del 2020 dove si legge:
Two of the scenarios in which Russia reserves the right to use nuclear weapons include when Moscow is acting in response to the use of nuclear and other types of weapons of mass destruction against it and/or its allies, as well as in the event of aggression against the Russian Federation with the use of conventional weapons when the very existence of the state is in jeopardy
Inoltre, la Federazione Russa si riserva di poter usare le armi nucleari per porre fine ad un conflitto convenzionale[1]. Queste dichiarazioni sono pericolose: questi elementi non erano presenti nelle dottrine nucleari della Guerra Fredda, segno che il pericolo di uso di armi nucleari è sempre maggiore.
Che ruolo ha quindi l’Italia in questo contesto internazionale? Aderire al TPNW è innanzitutto coerente dal punto di vista del diritto internazionale. L’uso di armi nucleari è contrario ai principi del diritto internazionale umanitario, come anche stabilito nella risoluzione 1653(XVI) dell’Assemblea Generale. Se l’Italia uscisse dal sistema di nuclear sharing rispetterebbe i principi internazionali, europei e costituzionali che ha sottoscritto. L’Italia deve assumersi la responsabilità di rispettare gli accordi siglati e i suoi principi costituzionali. Deve porsi, assieme agli altri Stati europei del sistema di condivisione nucleare, come Stato promotore del TPNW. Questo anche perché si darebbe un segno di cambiamento dell’Alleanza e si manderebbe anche un chiaro segnale ai partner asiatici degli Stati Uniti con cui non vi sono accordi di condivisione nucleare ma a cui è esteso il sistema di deterrenza. Più paesi si sottrarranno al sistema di deterrenza statunitense minore sarà il ruolo delle armi nucleari.
In secondo luogo, “l’adesione fa da contrappeso all’evoluzione preoccupante del contesto internazionale: il TPNW può essere considerato un segnale contro l’importanza crescente delle armi nucleari, la loro modernizzazione e la nuova corsa al riarmo mondiale, non da ultimo sullo sfondo del recente, e preoccupante, aumento della retorica legata all’uso delle armi nucleari”[2]. Queste parole sono del Governo svizzero ma valgono anche per l’Italia. In quest’ottica, l’adesione al Trattato è una presa di responsabilità anche verso le generazioni future e non solo odierne.
Inoltre, l’Unione Europea si sta sempre più impegnando nella lotta alla diffusione delle armi di distruzione di massa e il Parlamento europeo ha stabilito chiaramente la sua posizione a favore dell’eliminazione di tutte le armi di distruzione di massa.
Inoltre, possiamo considerare la posizione dal punto di vista internazionale. Nonostante nel 1996 la Corta Internazionale di Giustizia abbia stabilito che in alcuni casi l’uso di armi nucleari è lecito, cioè qualora venga usato solo contro target militari, come giustifichiamo il fatto che queste armi causino sofferenze non necessarie? Questo principio del diritto internazionale umanitario, chiamato della limitatezza, è stabilito dal I protocollo aggiuntivo alla Convenzione di Ginevra del 1977 che all’articolo 35, comma 2), recita: “è vietato l’impiego di armi, proiettili e sostanze nonché metodi di guerra capaci di causare mali superflui o sofferenze inutili”[3]. Le armi nucleari, in quanto armi di distruzione di massa, causano per definizione sofferenze superflue o inutili. Quale attacco militare può veramente necessitare di una risposta nucleare se non per volontà degli Stati? Quale conflitto vale tanto da mettere a repentaglio il futuro dell’umanità?
[1] Petr Topychkanov, «Russia’s nuclear doctrine moves the focus from non-Western threats», SIPRI, 1 ottobre 2020, https://www.sipri.org/commentary/blog/2020/russias-nuclear-doctrine-moves-focus-non-western-threats. [2] Dipartimento federale degli Affari Esteri, Confederazione Svizzera, «Rapporto del gruppo di lavoro sull’analisi del trattato sulla proibizione delle armi nucleari», 30 giugno 2018, p.9, https://www.eda.admin.ch/dam/eda/it/documents/aussenpolitik/sicherheitspolitik/2018-bericht-arbeitsgruppe-uno-TPNW_it.pdf. [3] «Protocollo aggiuntivo dell’8 giugno 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali», Ginevra, 8 giugno 1977, https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1982/1362_1362_1362/it.
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